Condizioni di vendita e consegna di Assmann Electronic GmbH

Stato: 21.05.2019


1.    Campo di applicazione

I nostri termini e condizioni si applicano a tutti i nostri contratti relativi alla consegna della merce. Essi si applicano agli imprenditori, alle persone giuridiche di diritto pubblico e ai beni speciali di diritto pubblico. I nostri termini e condizioni si applicano esclusivamente. Condizioni contrarie o divergenti sono vincolanti solo nella misura in cui ciò sia stato esplicitamente accettato per iscritto.


2.    Offerte e ordini

2.1     Le nostre offerte, nonché i dati e le informazioni da noi forniti sono soggetti a conferma e non vincolanti. Gli ordini diventano vincolanti solo dopo la nostra conferma d'ordine. Ulteriori accordi verbali si applicano solo se confermati per iscritto o in forma scritta o testuale.

2.2     Il valore minimo dell'ordine per incarico è di 500,00 EUR.


3. Tempi di    consegna e consegne


3.1     Per quanto riguarda l'entità e i tempi di consegna, valgono esclusivamente le informazioni scritte da noi fornite. Ulteriori accordi e modifiche devono essere da noi confermati per iscritto.

3.2     Il nostro obbligo di consegna è subordinato ad una fornitura puntuale e corretta a noi stessi. Questo non si applica, nella misura in cui noi siamo responsabili di una mancata consegna. Qualora sia prevedibile che una determinata consegna non possa essere effettuata in tempo, ne informeremo il cliente per iscritto o in forma testuale, indicando i rispettivi motivi e la data di consegna prevista, per quanto possibile. Siamo in mora sulla consegna solo dopo che è trascorso un termine ragionevole per la consegna, nella misura in cui siamo responsabili della rispettiva mancata consegna e finché il cliente ha adempiuto pienamente ai suoi obblighi.

3.3     Se non diversamente concordato per iscritto da noi, la consegna avverrà dal magazzino al 58513 Lüdenscheid. I costi e i rischi di trasporto, nonché i costi di carico e imballaggio sono a carico del cliente. Il cliente è responsabile del rispetto di eventuali condizioni di esclusione, come ad esempio le condizioni generali di spedizione tedesche (ADSp).

3.4     In caso di forza maggiore, saremo esonerati dai vostri obblighi di prestazione per la durata e l'entità delle conseguenze. Per forza maggiore si intende qualsiasi evento al di fuori della nostra area di influenza, che ci impedisce di adempiere in tutto o in parte ai nostri obblighi, in particolare             incendi, inondazioni e interruzioni dell'attività, di cui non siamo responsabili, come ad esempio controversie sindacali e scioperi o atti amministrativi ufficiali, nonché difficoltà di approvvigionamento e altre interruzioni delle prestazioni, di cui non siamo responsabili.


3.5     Comunicheremo senza indugio al cliente il verificarsi e la cessazione della forza maggiore e cercheremo, per quanto possibile, di porvi rimedio e di limitarne gli effetti. Le notifiche vengono effettuate in forma scritta o testuale e, in casi urgenti, per telefono. Insieme al cliente, concorderemo con lui il modo di procedere in caso di forza maggiore.

3.6     Sceglieremo il metodo di spedizione e di imballaggio. Ciò non si applica se il cliente ha fornito istruzioni esplicite. Un approccio diverso può essere concordato in forma scritta o testuale. Le consegne parziali sono valide e devono essere fatturate separatamente.


4.    Prezzi e pagamenti

4.1     Il prezzo indicato nella nostra conferma d'ordine si applica sempre, salvo diverso accordo scritto, e diversamente dal prezzo indicato nel nostro listino prezzi alla data di accettazione dell'ordine.

4.2     I nostri prezzi sono netti, "franco fabbrica" più IVA, spese di trasporto e imballaggio.

4.3     Per le nostre prestazioni da fornire dopo più di 4 settimane dalla conclusione del contratto, siamo autorizzati ad effettuare un congruo adeguamento del prezzo fino a 10% in caso di modifiche significative dei  nostri costi di lavorazione, in particolare per quanto riguarda una modifica dei costi delle materie prime da noi lavorate, salari, tariffe di trasporto, costi energetici, tasse, dogana,         ecc. In caso di un adeguamento del prezzo di oltre il 10%, il cliente sarà obbligato a concordare un prezzo adeguato con noi. Nel caso in cui non sia possibile concordare un adeguamento del prezzo, o se le trattative falliscono, saremo autorizzati ad attingere dall'accordo.

4.4     Il cliente può compensare solo i costi non contestati e giuridicamente validi. Fanno eccezione i crediti, ai quali il cliente ha  diritto di recesso.

4.5 I     pagamenti effettuati dal cliente, in deroga al § 367 del codice civile tedesco (BGB), devono essere prima compensati con il credito principale, poi con eventuali interessi e poi con eventuali altre spese.

 4.6 I     pagamenti si considerano effettuati, una volta che siamo in grado di gestire la somma di conseguenza. Nel caso di un pagamento per mezzo di titoli, la cui accettazione è soggetta a riserva secondo il caso specifico, i pagamenti si considerano effettuati solo al momento dell'incasso dei titoli. I costi e gli onorari connessi sono a carico dell'acquirente.


4.7     Se è stato concordato un pagamento tramite addebito diretto e se il partner contrattuale ha conferito ad ASSMANN Electronic GmbH un mandato di addebito diretto corrispondente, vale quanto segue: la suddetta tassa di addebito diretto viene di norma notificata da ASSMANN Electronic GmbH insieme all'emissione della relativa fattura e almeno 1 (una) data di calendario prima della data di scadenza dell'addebito diretto ("pre-notifica"). L'importo addebitato può, in singoli casi, discostarsi dall'importo comunicato in base alla fattura/bolla, qualora il partner contrattuale abbia ricevuto una nota di accredito tra l'emissione della fattura/bolla e la data di scadenza, o qualora determinate transazioni siano state annullate. Il partner contrattuale è tenuto a garantire che sul conto indicato per il mandato di addebito diretto sia presente un credito sufficiente e che gli importi dovuti possano essere addebitati da ASSMANN Electronic GmbH. Tale obbligo vale anche nella misura in cui il partner contrattuale non riceve la notifica preventiva in singoli casi o non la riceve in tempo utile.


5. Condizioni di    pagamento e riserva di prestazioni supplementari


5.1 Il   pagamento deve essere effettuato per intero al momento della consegna.

5.2 I   pagamenti devono essere effettuati entro 14 giorni dalla data della fattura senza detrazioni, salvo diverso accordo. In caso di ritardo del cliente nei rispettivi termini di pagamento, siamo autorizzati a pretendere interessi di mora fino all'importo legale - indipendentemente da ulteriori diritti.

5.3     In caso di vizi, il cliente non ha diritto di ritenzione, a meno che il cliente non abbia chiaramente diritto di rifiutare l'accettazione. In tal caso, il cliente ha diritto ad una ritenzione solo nella misura in cui l'importo trattenuto è adeguato in considerazione dei difetti e dei costi previsti per la rispettiva prestazione complementare (in particolare i costi per l'eliminazione dei difetti).

5.4     Il cliente non è autorizzato a far valere i diritti e i diritti derivanti dai vizi, qualora non abbia effettuato il pagamento dovuto e nella misura in cui l'importo dovuto (compresi eventuali pagamenti già effettuati) non rifletta adeguatamente il valore del lavoro da eseguire in relazione ai vizi.


6.    Riserva di proprietà


6.1     La merce consegnata rimane di nostra proprietà fino all'adempimento di tutti i crediti che ci spettano dal cliente in base al rapporto commerciale        .

6.2     Il cliente può elaborare o utilizzare la merce consegnata. L'elaborazione viene effettuata per nostro conto. Se il valore della merce di nostra proprietà è inferiore al valore della merce non in nostro possesso e/o della merce lavorata, acquisiamo la comproprietà della nuova merce in relazione al valore (valore lordo fatturato) della merce lavorata al valore degli altri beni lavorati e/o della merce lavorata al momento della lavorazione. Se non acquisiamo la proprietà della nuova merce secondo quanto sopra, il cliente ci concede la comproprietà della nuova merce in relazione al valore (valore lordo fatturato) della nuova merce di proprietà del cliente rispetto alle altre merci lavorate al momento della lavorazione. La frase precedente si applica di conseguenza nel caso di miscele o collegamenti inseparabili. Per quanto riguarda l'acquisizione della proprietà o della comproprietà, il cliente è tenuto a conservare la merce per nostro conto con la dovuta diligenza di un uomo d'affari prudente.

6.3     In caso di vendita della merce o di una nuova merce, il cliente trasferisce a noi, a titolo di garanzia, e senza che ciò richieda una conferma separata, i suoi diritti di vendita nei confronti dei propri clienti (terzi), compresi tutti i diritti accessori. Il bonifico comprende tutte le possibili richieste di pagamento a saldo. Tuttavia, il trasferimento sarà solo fino all'importo corrispondente al prezzo della merce da noi fatturata. La quota del credito a noi trasferita deve essere soddisfatta in via prioritaria.

6.4     Fatti salvi i casi di revoca, il cliente è autorizzato a confiscare i crediti trasferiti. Il cliente è tenuto a trasmetterci i pagamenti effettuati a fronte dei crediti ceduti fino all'ammontare dei crediti garantiti. In caso di interessi giustificati, in particolare in caso di mora, cessazione del pagamento, apertura di una procedura d'insolvenza, contestazione o indicazioni giustificate di sovraindebitamento o di un'imminente incapacità di pagamento del cliente, siamo autorizzati a revocare l'autorizzazione di confisca del cliente. Inoltre, possiamo divulgare il trasferimento di titoli, utilizzare i crediti trasferiti, nonché divulgare il trasferimento di titoli da parte del cliente ai propri clienti (terzi), previa notifica e nel rispetto di un termine adeguato.

6.5     In caso di legittimo interesse, il cliente è tenuto a comunicarci le informazioni necessarie per far valere tali diritti nei confronti dei clienti (terzi) e a consegnarci i documenti necessari.

6.6     Per tutta la durata della riserva di proprietà, è fatto divieto al cliente di costituire in pegno o trasferire titoli. In caso di costituzione in pegno, confisca o altri ordini o interventi di terzi, il cliente è tenuto a darne immediata comunicazione.


6.7     Se il valore realizzabile di tutte le garanzie a noi spettanti  supera di oltre il 10% la somma di tutti i diritti garantiti, su richiesta del cliente svincoleremo una corrispondente quota delle garanzie. Si presume che le condizioni della frase precedente siano state soddisfatte, nella misura in cui il valore stimato delle garanzie a noi spettanti raggiunge o supera il 150% del valore dei crediti garantiti. In caso di svincolo possiamo scegliere tra le rispettive garanzie.

6.8     In caso di violazione degli obblighi da parte del cliente, in particolare in caso di ritardo, siamo autorizzati a richiedere lo svincolo della merce o della nuova merce - anche senza fissazione di un termine di scadenza - e/o a recedere dal contratto - se necessario, dopo la fissazione di un termine -; il cliente è obbligato a svincolare la merce di conseguenza. Una richiesta di svincolo della merce o di una nuova merce non è considerata come un annullamento, a meno che ciò non sia esplicitamente specificato.


7.    Garanzia

7.1     Una delle condizioni relative ai diritti di garanzia nei nostri confronti è che il cliente adempia ai propri obblighi ai sensi del §377 del codice commerciale (HGB), vale a dire le cosiddette notifiche di difetti. Una denuncia di vizio è considerata tempestiva se inviata dal cliente entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della consegna o, in caso di vizi occulti, dalla data della scoperta. Se la merce è     stata accettata dal cliente, o se è stato effettuato un controllo in loco, si esclude una denuncia di difettosità, se tali  difetti potevano essere identificati in quel momento. I danni di trasporto o le quantità mancanti riconoscibili alla consegna devono inoltre essere indicati sulla conferma di ricevimento dello spedizioniere ai sensi del § 438 del codice commerciale (HGB).

7.2     Nel caso in cui la verifica di una denuncia di vizio, che sia ingiustificata e che il cliente sia venuto a conoscenza della non esistenza di tale difetto all'atto della denuncia del vizio, o se la denuncia è stata fatta per negligenza, il cliente è tenuto a rimborsare gli eventuali danni subiti. In questo caso verrà addebitato un costo fisso di 100 €. Ci riserviamo il diritto di richiedere ulteriori risarcimenti. Il cliente ha il diritto di dimostrare che il vizio denunciato esiste comunque e/o che abbiamo sostenuto costi di controllo inferiori al compenso fisso previsto.

7.3.     Se la denuncia del difetto è giustificata, provvederemo ad eliminare il difetto o a effettuare una sostituzione. Qualora non sia possibile eliminare il difetto entro un termine adeguato stabilito dal cliente, quest'ultimo può scegliere se richiedere uno sconto o emettere un annullamento. La cancellazione non è possibile in caso di difetti minori.

7.4     I diritti di garanzia non si applicano in caso di lievi scostamenti minori rispetto alla qualità concordata o limitazioni di minore entità in relazione alla rispettiva utilizzabilità.

7.5     Ci assumiamo le spese per l'eliminazione dei difetti, compresi i costi di trasporto, di viaggio, di lavoro e di materiale. Ciò non si applica nel caso in cui i costi per l'eliminazione dei difetti aumentino a seguito della fornitura di tali servizi in un luogo diverso dalla sede del cliente, a meno che tale spostamento non sia in linea con le relative norme.

7.6     Ci riserviamo il diritto di rifiutare l'eliminazione dei difetti, qualora ciò sia possibile solo sostenendo costi irragionevoli.


8.    Responsabilità


8.1     Siamo responsabili in caso di dolo e negligenza grave da parte nostra o dei nostri rappresentanti o collaboratori, nonché in caso di lesioni colpose alla vita, al corpo o alla salute in conformità alle disposizioni di legge.

8.2     In tutti gli altri casi siamo responsabili ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, solo in caso di violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali, o nella misura in cui abbiamo dolosamente occultato i rispettivi difetti, o nella misura in cui abbiamo accettato una garanzia relativa alla qualità del servizio. Il risarcimento in caso di violazione di obblighi contrattuali significativi è tuttavia limitato ai danni prevedibili tipici di tali accordi, a meno che non si applichi contemporaneamente un altro caso eccezionale di cui al paragrafo 1. Il risarcimento per la violazione di obblighi contrattuali significativi è limitato ai danni prevedibili tipici di tali accordi, a meno che non si applichi contemporaneamente un altro caso eccezionale di cui al paragrafo 1.

8.3     Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano a tutte le richieste di risarcimento danni (in particolare al risarcimento danni in aggiunta alla prestazione e al risarcimento danni in luogo della prestazione), indipendentemente dal motivo giuridico applicabile, in particolare se basate su difetti, violazioni degli obblighi contrattuali e azioni illegali. Essi si applicano anche alle richieste di rimborso di spese inutili. La responsabilità per inadempimento si basa sul n. 9 delle presenti condizioni, la responsabilità per impossibilità si basa sul n. 10 delle presenti condizioni.

8.4     Le disposizioni di cui sopra non comportano una modifica dell'onere della prova a svantaggio del cliente.


9. Responsabilità limitata - inadempimento

9.1     Siamo responsabili del ritardo della prestazione in caso di dolo o colpa grave da parte nostra o di uno dei nostri rappresentanti o assistenza, nonché per danni colposi alla vita, al corpo o alla salute in conformità alle disposizioni di legge. La nostra responsabilità in caso di negligenza grave è tuttavia limitata ai danni prevedibili tipici di tali accordi, a meno che non si verifichi contemporaneamente un altro dei casi eccezionali summenzionati.

9.2     Oltre ai casi di cui al punto 1, la responsabilità del cliente per inadempimento è limitata al risarcimento del servizio stesso, nonché ai danni prevedibili tipici di tali contratti, nonché ai danni prevedibili tipici di tali contratti in caso di risarcimento in luogo del rispettivo servizio (incluso il rimborso di spese inutili).

9.3     Sono esclusi ulteriori diritti del committente - anche in caso di scadenza di un termine stabilito per le prestazioni del commissionario. La limitazione non si applica in caso di violazione colposa di obblighi contrattuali fondamentali. Il risarcimento in caso di violazione colposa di obblighi contrattuali rilevanti è tuttavia limitato ai danni prevedibili tipici di tali accordi, a meno che non si applichi anche un altro caso di cui al paragrafo 1.

9.4     Resta impregiudicato il diritto di recesso del cliente dal contratto.

9.5     Le disposizioni di cui sopra non comportano una modifica dell'onere della prova a svantaggio del cliente.


10. Responsabilità limitata - impossibilità

10.1     Siamo responsabili per i casi di impossibilità della prestazione in caso di dolo o colpa grave da parte nostra o di uno dei nostri rappresentanti o di assistenza, nonché per danni colposi alla vita, al corpo o alla salute in conformità alle disposizioni di legge. La responsabilità dell'appaltatore in caso di negligenza grave è tuttavia limitata ai danni prevedibili tipici di tali accordi, a meno che non si applichi contemporaneamente un altro dei casi eccezionali summenzionati            .

10.2     Oltre ai casi di cui al punto 1, la nostra responsabilità per impossibilità è limitata al risarcimento e al rimborso delle spese inutili in relazione ai danni prevedibili tipici di tali accordi.

10.3     Sono esclusi ulteriori diritti del committente - anche in caso di scadenza di un termine stabilito per le prestazioni del commissionario. Il rispettivo risarcimento per le violazioni colpose di obblighi contrattuali essenziali è tuttavia limitato ai danni prevedibili tipici di tali accordi, a meno che non si applichi anche un altro caso di cui al paragrafo 1.

10.4     Resta impregiudicato il diritto di recesso del cliente dal contratto.
   
10.5     Le disposizioni di cui sopra non comportano una modifica dell'onere della prova a svantaggio del cliente.


11. Condizioni di cancellazione specifiche

In caso di violazione degli obblighi contrattuali, il cliente è tenuto a dichiarare, se recede dal contratto a causa di una violazione degli obblighi contrattuali, o se insiste sulla prestazione, in particolare entro un termine adeguato a seguito della nostra richiesta.


12.    Restituisce

I resi devono essere inviati gratuitamente ad ASSMANN Electronic GmbH, Auf dem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid e vengono accettati solo previa verifica da parte nostra. I resi possono, se non diversamente concordato, essere elaborati da noi solo se contengono un documento di reso che riporta il RMA e il numero cliente. Il cliente può ottenere il documento di reso e il numero RMA contattando l'ufficio Lüdenscheid per iscritto o per telefono 02351/554-335, fax 02351/554-554-554 99 335 od online all'indirizzo www.assmann.com. La divulgazione di un numero RMA non significa che il difetto o il reclamo del cliente sia accettato. Il cliente si assume i rischi di restituzione, compreso il rischio di perdita accidentale.


13.    Trasferimento

Il trasferimento di eventuali crediti del cliente nei nostri confronti sulla base del rispettivo rapporto commerciale richiede il nostro consenso scritto, per essere valido. Possiamo rifiutare tale consenso solo se il cliente non ha un interesse giustificato.


14.    Riservatezza
14.1     La protezione delle informazioni legalmente protette e/o riservate è soggetta a riservatezza. Il termine informazioni legalmente protette e/o riservate (di seguito: informazioni segrete) si riferisce, in particolare, a tutte le informazioni tecniche e scientifiche riguardanti una delle parti contrattuali e/o società affiliate ad una delle parti contrattuali. Al momento della conclusione del presente accordo, le parti sono tenute a trattare con riservatezza le informazioni segrete ricevute dall'altra parte. In particolare, sono trattati con riservatezza:

    a)     tutti i documenti messi a disposizione, come tutti i campioni, modelli, disegni, specifiche, dati informatici relativi all'attività commerciale delle parti, che sono messi a disposizione della parte ricevente direttamente o indirettamente dalla controparte;

    b)     altre informazioni riguardanti l'attività delle parti, quali processi operativi, verbali delle riunioni o proposte;

    c)     le informazioni di qualsiasi natura messe a disposizione delle parti per tutta la durata del presente accordo, come la cooperazione in generale, i dati relativi a dipendenti, appaltatori, clienti, partner o fornitori, indipendentemente dal fatto che siano divulgati direttamente o indirettamente, verbalmente o per iscritto, su supporti dati, mediante trasmissione elettronica dei dati o in qualsiasi altro modo.

14.2     Le informazioni segrete non possono essere messe a disposizione di terzi, direttamente o indirettamente, verbalmente o per iscritto o in altro modo. Possono essere utilizzate solo nell'ambito delle discussioni contrattuali tra le parti.

14.3     Le informazioni non sono considerate segrete se

a) può essere dimostrato che erano già state pubblicate al momento dell'  inoltro della stessa all'altra parte;

b) può essere dimostrato che erano già note al terzo o a disposizione del pubblico al momento dell'inoltro dello stesso;

c) una delle parti è obbligata per legge o per mezzo di un valido atto amministrativo a divulgare le informazioni, nella misura in cui il rispettivo obbligo è notificato per iscritto all'altra parte prima di divulgarle, e con l' aggiunta di una dichiarazione di un avvocato che dimostri l'obbligo.

14.4     Le informazioni segrete saranno utilizzate esclusivamente per scopi contrattuali. Esse devono essere trattate in modo strettamente riservato e possono essere divulgate solo al proprio personale, alle società affiliate e al loro personale, nonché a terzi e al loro personale, nella misura in cui questi ultimi devono essere a conoscenza delle rispettive informazioni segrete ai fini contrattuali.

14.5     Le parti sono obbligate a non utilizzare informazioni segrete a fini commerciali o per uno scopo che possa danneggiare la controparte in relazione alla loro posizione concorrenziale o alle loro relazioni con i clienti.

14.6     La trasmissione di informazioni segrete a terzi non è consentita. A meno che le parti non abbiano acconsentito per iscritto in anticipo.

14.7     Le parti sono autorizzate a trasmettere informazioni segrete al personale, alle società affiliate e ai loro collaboratori, nonché alle società di consulenza esterne e alle banche finanziatrici dell'operazione, purché sia possibile garantire che esse siano vincolate contrattualmente allo stesso livello di riservatezza previsto dal presente accordo.

14.8     Le parti sono responsabili dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto da parte del proprio personale, delle società affiliate e dei loro collaboratori, nonché dei terzi coinvolti e dei loro collaboratori. Ciò vale anche nel caso in cui l'altra parte acconsenta ad inoltrare la stessa per iscritto in anticipo.

14.9     I supporti dati, quali dispositivi, supporti dati, fotografie, disegni, informazioni, dati o altri materiali scambiati in relazione al presente contratto rimangono di proprietà del committente.

14.10 Ciascuna parte è tenuta a restituire all'altra parte, a proprie spese e su richiesta dell'altra parte in qualsiasi momento, in particolare al momento della risoluzione del contratto, tutti i supporti dati messi a disposizione e tutte le copie dei dati in essi contenuti o qualsiasi altro duplicato. Non vi sono diritti di ritenzione.

14.11     Nel caso in cui la restituzione sia impossibile in singoli casi o in relazione ai dati elettronici, i dati devono essere distrutti o cancellati. La distruzione o la cancellazione deve essere confermata di conseguenza.

14.12     Sono esenti dall'obbligo di restituzione i supporti di dati, comprese copie e altri duplicati, che sono stati acquistati da una delle parti dall'altra parte contro pagamento, o che sono richiesti da una delle parti per adempiere ai loro obblighi documentali in base ad un accordo separato concluso tra le parti, o in linea con le disposizioni di legge.

14.13    La restituzione deve essere richiesta per iscritto. Al ricevimento di una richiesta scritta di restituzione, la parte destinataria è tenuta a soddisfare la richiesta di restituzione entro tre giorni lavorativi. La parte ricevente è inoltre tenuta a provare l'adempimento dei propri obblighi e, in particolare, a confermare la distruzione o la cancellazione per iscritto o sotto forma di testo.

14.14     Non siamo responsabili per l'esattezza e la completezza delle informazioni segrete da noi trasmesse. Ciò vale in particolare nel caso in cui avessimo ricevuto noi stessi le informazioni segrete da terzi. L'esclusione di responsabilità non pregiudica l'eventuale responsabilità basata su un altro rapporto contrattuale tra le parti, in particolare per quanto riguarda eventuali altri accordi quadro e di fornitura.

14.15 Per ogni caso di violazione del presente obbligo di riservatezza, la parte violata è autorizzata a richiedere alla parte violante una multa contrattuale, il cui importo sarà stabilito a discrezione della parte violata, e la parte violante può verificare l'adeguatezza della stessa presso il tribunale competente come da figura 18 del presente accordo.

14.16 Indipendentemente dalla durata del presente accordo, gli obblighi di riservatezza di cui al presente accordo valgono per 36 mesi dalla cessazione del rapporto d'affari.


15. Diritti di proprietà commerciale, diritto d'autore

15.1 Di norma esistono diritti proprietari/diritti d'autore esistenti in capo ai produttori/distributori dei prodotti, inclusi schemi elettrici, disegni, schizzi, descrizioni e documenti simili, nonché software. Le indicazioni di tali diritti di proprietà relativi ai prodotti non possono essere modificate, coperte o rimosse dal cliente.

15.2 Il cliente ha l'obbligo di informare i propri clienti (terzi) in merito ai diritti di proprietà e alle condizioni di licenza dei produttori di cui sopra, nonché alle eventuali limitazioni incluse nelle  rispettive condizioni di licenza        .

15.3     Siamo responsabili per danni derivanti da una violazione di tali diritti di proprietà solo se eravamo o avremmo dovuto essere a conoscenza dell' esistenza di tali diritti di proprietà e se ciò ha portato il cliente a pretese di terzi.

15.4     Nei casi di semplice e grave negligenza, la nostra responsabilità è tuttavia     limitata ai danni prevedibili tipici di tali accordi.


16.    Dichiarazione di consenso alla protezione dei dati

Il cliente accetta che i dati richiesti siano da noi memorizzati elettronicamente ai fini dell'elaborazione e della contabilità, tenendo conto dei requisiti legali di protezione dei dati.


17.    Prescrizione

17.1     Il termine di prescrizione per i crediti e i diritti basati su difetti di fornitura - indipendentemente dal motivo legale - è di un anno. Ciò non vale     per il § 438 comma 1 n. 2 del codice civile tedesco (BGB) (edilizia, materiali da costruzione); questi sono soggetti ad un termine di prescrizione di tre anni. Tuttavia, le disposizioni di questa cifra non si applicano alla prescrizione dei diritti contributivi del venditore ai sensi del §479 comma 2 del codice civile tedesco (BGB).

17.2     I termini di prescrizione di cui al punto 1 valgono anche per tutti i crediti nei nostri confronti in relazione a difetti, indipendentemente dal fondamento giuridico del credito.

17.3     I termini di prescrizione di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano tuttavia nella misura seguente:

a.        Il termine di prescrizione non si applica generalmente in caso di dolo o in caso di occultamento doloso di un difetto, o nella misura in cui abbiamo fornito una garanzia sulla qualità del servizio.

       
b.        In caso di richieste di risarcimento danni, il termine di prescrizione non si applica inoltre in caso di violazione gravemente negligente degli obblighi, in caso di violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali - non basata sulla consegna di merci difettose - e in caso di danni alla vita, al corpo o alla salute, o in caso di richieste di risarcimento ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.

c.        Il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento si applica anche al rimborso di spese inutili.

17.4    Il termine di prescrizione per tutti i crediti inizia a decorrere dalla consegna.

17.5     Salvo diversa disposizione, restano impregiudicate le disposizioni di legge relative all' inizio del termine di prescrizione, alla sospensione del termine di prescrizione, nonché alla sospensione e al riavvio dei termini.

17.6     Le disposizioni di cui sopra si applicano di conseguenza alle richieste di risarcimento danni, che non sono correlate a difetti; per quanto riguarda il termine di prescrizione, par. Si applica di conseguenza la frase 1.

17.7     Le disposizioni di cui sopra non comportano una modifica dell'onere della prova a svantaggio del cliente.


18.    Foro competente / scelta della legge applicabile

18.1     Per tutte le controversie basate sul presente rapporto contrattuale e nella misura in cui il cliente è un imprenditore, una persona giuridica di diritto pubblico o un bene speciale di diritto pubblico, il foro competente esclusivo per entrambe le parti è Lüdenscheid.

18.2     Ai rapporti giuridici delle parti si applica il diritto tedesco, vale a dire senza riferimento alle disposizioni del diritto civile internazionale e con esclusione del diritto d' acquisto delle Nazioni Unite.


19. Clausole finali

19.1     Gli accordi verbali sono validi solo se da noi confermati per iscritto o in forma testuale.
19.2     La lingua contrattuale autentica è il tedesco.
19.3     Qualora alcune disposizioni delle presenti condizioni generali di contratto siano o diventino nulle, la validità e l'eseguibilità delle restanti disposizioni non ne risentono. Il cliente ha l'obbligo di concordare con noi una clausola sostitutiva valida, applicabile e adeguata allo scopo della cessione, tutelando nel contempo gli interessi reciproci